Descrizione
DISTRETTO MONTI LEPINI – LT/3
(Comuni di Priverno - Bassiano - Maenza - Prossedi - Roccagorga - Roccasecca dei Volsci-Sezze - Sonnino)
AVVISO PER L’ AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DISTRETTUALE DEI SOGGETTI GESTORI DI SERVIZI ALLA PERSONA
-ANNO 2024-
PREMESSO:
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
Vista la L.R. 10 agosto 2016 n. 11 che disciplina il " Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;
Che con D.G.R. n. 88 del 28 febbraio 2017 la Regione Lazio ha modificato l’allegato A alla D.G.R. n. 223/2016;
Che la stessa Regione ha ritenuto opportuno prevedere l’istituzione, presso i soggetti pubblici titolari dei servizi, di un registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona, iscritti sulla base di appositi requisiti, denominato “Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona” al fine di:
- a) perseguire un sistema di offerta che eroghi servizi di qualità che vadano incontro ai reali bisogni delle persone da assistere, nel pieno rispetto della loro dignità umana;
- b) creare uno strumento di preselezione dei soggetti gestori per l’accesso alle procedure di affidamento dei servizi di assistenza alla persona;
Preso atto che con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o procedura negoziata avendo tale atto, esclusivamente la finalità della formazione dell'elenco, non comportando attribuzione di punteggi e non dando luogo a formazione di alcuna graduatoria o di classificazione di merito.
STABILITO:
Che il registro non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria e non avrà valore vincolante per l’Ente;
Che l’scrizione al Registro di soggetti gestori di servizi alla persona costituisce la condizione essenziale per la concessione del sostegno economico da parte dell’ente pubblico al beneficiario, che deve scegliere il soggetto gestore di prestazioni assistenziali all’interno del registro;
Che il Comune di Priverno, in qualità di Comune Capofila del Distretto Monti Lepini LT/3, ha già provveduto con determinazione n. 558/2018 ad istituire il Registro dei soggetti gestori di servizi alla persona ai sensi della DGR 223/2016 e n. 88/2017;
Che con successivi atti si aggiornava l’elenco dei soggetti gestori come meglio sopra definito;
SI AVVISA
che il Distretto LT/3, ai sensi delle linee guida approvate dalla Regione Lazio ed in esecuzione della propria Determinazione n. 1050 del 28.11.2023, intende aggiornare il Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona per l’erogazione di prestazioni domiciliari, quale sistema di affidamento dei servizi tramite l’assegnazione di contributi economici agli utenti quale rimborso di spese sostenute per l’assistenza alla persona erogate dai soggetti inseriti nell’elenco Distrettuale.
Art. 1 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
La domanda per l'iscrizione al Registro può essere presentata dai soggetti del terzo settore individuati ai sensi della L.R. 11/2016, articolo 39 comma 2 quali:
- a) le organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 29/1993 e successive modifiche;
- b) le associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. 22/1999 e successive modifiche;
- c) le associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali) e successive modifiche;
- d) le cooperative sociali di cui alla L.R. 24/1996 e successive modifiche;
- e) le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118) e successive modifiche;
- f) le fondazioni;
- g) le fondazioni di partecipazione e di comunità;
- h) gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e successive modifiche;
- i) gli enti ausiliari di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44 (Disciplina delle attività di prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari di cui all' articolo 94 della legge 22 dicembre 1975, n.685) e successive modifiche;
- j) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- k) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro
Fanno parte del terzo settore anche gli enti associativi dei suddetti soggetti;
- l) società partecipate dagli enti locali e aziende speciali.
ART. 2 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Il soggetto del terzo settore per poter essere iscritto nel Registro dei soggetti gestori di servizi alla persona, oltre ad essere iscritto nei registri o albi, se previsti dalla normativa statale e regionale, deve possedere i requisiti di seguito indicati:
1) adozione di un modello organizzativo in linea con i principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300);
2) non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previste all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
3) possesso da parte del responsabile e di tutte le figure professionali operanti nel servizio stesso, dei requisiti previsti al punto Figure professionali del paragrafo B.1.1. della D.G.R. 88/2017 “Caratteristiche e modalità generali di erogazione del servizio”;
4) applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare riguardo al corretto inquadramento degli operatori nelle qualifiche corrispondenti alle tipologie delle mansioni svolte e regolarità nei versamenti dovuti a INPS e INAIL per gli operatori stessi;
5) dotazione di personale idonea quantitativamente e qualitativamente a garantire, la presa in carico delle persone destinatarie del servizio secondo quanto disciplinato al presente provvedimento;
6) operatività del servizio nell’arco di almeno dodici ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, anche nell’arco delle ventiquattro ore, in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare e di quanto previsto nei piani personalizzati di assistenza, nonché durante i giorni festivi ove necessario e se specificato nei piani stessi;
7) adozione di adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto gestore o ad altri soggetti di cui debba rispondere;
8) possesso di un sistema di gestione dei dati informatizzato idoneo ad adempiere agli obblighi informativi nei confronti del sistema informativo locale e regionale dei servizi sociali;
9) conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, delle risorse sociali della comunità e delle risorse territoriali in campo socioassistenziale e sociosanitario;
10) adozione della carta dei servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto gestore stesso si rivolge.
Con il venir meno del possesso di uno o più requisiti decade l’iscrizione del soggetto nel registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona.
Art. 3 –UTILIZZO DELL’ELENCO
Verificata la completezza e correttezza della documentazione presentata si procederà all'inserimento dei soggetti nel registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona dove vengono iscritti i soggetti, indicati nell’art. 1, ritenuti idonei ad erogare prestazioni nell’ambito del servizio pubblico di assistenza alla persona, che comprende l’assistenza domiciliare a minori, persone con disabilità ed anziani.
Attraverso l’istituzione del detto Registro si intende perseguire un sistema di offerta che eroghi servizi di qualità, che vadano cioè incontro nel modo migliore possibile ai reali bisogni delle persone da assistere, al meglio e nel pieno rispetto della loro dignità umana.
Tramite l’iscrizione al Registro, dunque con il riconoscimento del possesso dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi di assistenza alla persona e per l’erogazione delle prestazioni, i beneficiari di servizi alla persona finalizzati all’ assistenza domiciliare a minori, persone con disabilità e anziani, potranno ricorrere ai soggetti gestori dei servizi per la scelta dell’ assistente personale qualificato fermo restando che l’ attivazione dell’ assistenza dovrà avvenire sempre nell’ambito di un piano personalizzato.
Ne scaturisce che il rapporto contrattuale si instaura tra il soggetto gestore del servizio iscritto nel registro distrettuale ed il beneficiario che richiede la figura più corrispondente alle sue esigenze e concordate con il Servizio Sociale attraverso la compilazione del PAI e la sottoscrizione di un patto di servizio nel quale verranno indicate le modalità di attuazione degli interventi, l’importo del contributo concesso e le modalità di erogazione.
A fronte del servizio richiesto il soggetto gestore del servizio attraverso proprio personale formato rilascia idonea documentazione fiscale che servirà al beneficiario per il riconoscimento del rimborso da parte del Comune Capofila del Distretto Monti Lepini.
Il Responsabile del soggetto gestore del servizio con l’iscrizione al Registro si impegna al pieno rispetto e al mantenimento dei requisiti necessari all’iscrizione e si impegna altresì a mettere in atto un progetto di autovalutazione e miglioramento continuo della qualità nell’erogazione del servizio.
Il Soggetto Gestore, inoltre, si impegna ad assumere solo personale qualificato ed applicare una tariffa oraria che il Comune di Priverno prende a riferimento di € 18.676 + 5% IVA.
La tariffa oraria presa a riferimento è la tariffa oraria di aggiudicazione della gara ADI-ADE Distrettuale approvata con determinazione n. 58/2021.
Art. 4 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’organismo interessato dovrà inviare all’indirizzo di posta certificata del comune capofila del distretto - servizisociali.priverno@pec.it - l’allegato modulo A) debitamente compilato entro e non oltre il 28.12.2023.
L’iscrizione al Registro comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso ed eventuali integrazione e modificazioni pubblicate successivamente.
Il registro dei soggetti gestori di servizi alla persona si configurerà come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all’iscrizione potranno, in qualsiasi momento, presentare domanda di inserimento.
L’aggiornamento del registro avverrà con cadenza semestrale a fronte di nuove istanze di iscrizione.
Art. 5 – MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione ciascun soggetto inserito nel Registro dovrà con cadenza annuale aggiornare/confermare i requisiti richiesti per l’iscrizione inviando entro il 31 gennaio di ogni anno una mail certificata all’indirizzo PEC dell’Ente in cui confermano o aggiornano i requisiti comunicati.
I soggetti iscritti che non avranno provveduto all’aggiornamento nei termini su indicati decadranno automaticamente dall’elenco.
La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell’organismo interessato.
Ciascun soggetto è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute circa le informazioni ed i requisiti comunicati in sede d’iscrizione.
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire a mezzo di posta certificata.
Art. 6– VERIFICHE E CONTROLLI
I Servizi sociali territorialmente competenti, con periodicità annuale, effettuano una valutazione sulla qualità dei servizi gestiti sulla base degli elementi desunti dagli appositi strumenti di valutazione adottati dai servizi sociali territoriali stessi.
La valutazione dei servizi avviene con il coinvolgimento dei tre “attori” dei servizi stessi quali le persone destinatarie, i soggetti erogatori e i Servizi sociali attraverso:
- a) relazione periodica (ogni tre mesi) del responsabile dell’organismo gestore del servizio su ogni beneficiario seguito,
- b) valutazione delle persone destinatarie del servizio e/o dei familiari, consegnata in busta chiusa al
servizio sociale territoriale,
- c) visite ispettive effettuate dai Servizi sociali territoriali in occasione dell’attività di controllo e vigilanza.
La corretta esecuzione del patto di servizio e la valutazione positiva del servizio erogato, è condizione indispensabile per il mantenimento dello status di organismo erogatore e l’iscrizione all’albo.
Si dovrà inviare inoltre, contestualmente ad ogni suo rinnovo, il DURC del soggetto gestore.
Art.8 – DURATA DELL’ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO
I soggetti erogatori rimangono iscritti nel Registro, fatto salvo quanto già previsto all’art.5, fino a quando non intervengono le seguenti condizioni:
- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti o falsa dichiarazione in merito alle informazioni rese in sede di inscrizione al Registro;
- mancato aggiornamento annuale della propria candidatura;
- grave negligenza o malafede nell’esecuzione del patto di servizio.
Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito del presente avviso pubblico.
Art. 10 – NORME FINALI
Si provvederà con successivo provvedimento alla pubblicazione dei soggetti che risulteranno idonei all’iscrizione al registro in parola sui siti istituzionali dei Comuni del Distretto.
Priverno, lì 01 Dicembre 2023
Il Responsabile del Dipartimento 5
Dott.ssa Carla Carletti